Statuto

Statuto

STATUTO DELLA

“ASSOCIAZIONE ELEONORA COCCHIA VIVERE A COLORI ONLUS”

 

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’associazione, operante per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, denominata: ASSOCIAZIONE ELEONORA COCCHIA VIVERE A COLORI ONLUS

 

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale a Lonate Ceppino (VA) in via Marmolada n 19. L’Associazione altresì, per il raggiungimento dei suoi scopi, si riserva di istituire altre sedi operative, sia in forma permanente che temporanea. La modifica della sede legale non comporta variazione dello statuto e sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 3 – Scopo dell’associazione

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente, dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’Associazione opera nel settore dell’assistenza sociale, socio sanitaria e della beneficenza, a favore di minori e adolescenti portatori di malattie gravi e invalidanti, ed in particolare riguardo le malattie oncologiche e specificatamente al DIPG (Diffuse Intrinsic Pontine Glicoma), oltre a supportare le loro famiglie e sostenere economicamente la ricerca scientifica su tali patologie, così come meglio dettagliato all’articolo 4 del presente statuto.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’ Associazione di svolgere o far svolgere attività diverse da quelle menzionate all’articolo 4 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto obbligo dell’uso dell’acronimo Onlus nella denominazione dell’associazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, oltre al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), e subordinando l’applicazione di tale normativa all’effettiva attuazione dello stesso decreto e del registro del terzo settore, l’associazione intende perseguire, in via esclusiva e senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, previste all’articolo 5 del citato Decreto Legislativo, ed in particolare interventi e servizi sociali, prestazioni socio sanitarie e beneficenza.

 

Art. 4- Attività dell’associazione

L’Associazione potrà svolgere le seguenti attività, per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, comunque correlate e connesse ai suoi scopi:
1) assistenza sociale e socio sanitaria a favore di minori e adolescenti portatori di malattie gravi e invalidanti, come attività di assistenza e supporto personale, servizio di accompagnamento, centro di ascolto, messa a disposizione di personale specializzato di sostegno;
2) sostegno economico a favore dei suddetti soggetti e delle loro famiglie, per contribuire all’acquisto di medicinali, attrezzature mediche, spese di trasferimento e alloggio, spese per la partecipazione a programmi di riabilitazione\supporto;
3) sostenere economicamente la ricerca scientifica sulle malattie oncologiche, svolta da enti senza scopo di lucro, ed in particolare dal Reparto di Pediatria Complessa dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;
4) promuovere accordi e collaborazioni con altre onlus, associazioni, organizzazioni ed enti senza scopo di lucro, che abbiano i medesimi scopi e finalità;
5) svolgere attività direttamente connesse alle attività istituzionali, comunque nei limiti previsti dal Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, come attività di sensibilizzazione in merito alla situazione delle famiglie con a carico un minore affetto da malattie oncologiche e informazione sullo sviluppo della ricerca scientifica;
6) ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), e subordinando l’applicazione di tale normativa all’effettiva attuazione dello stesso decreto e del registro del terzo settore, l’associazione potrà svolgere attività diverse da quelle indicate al presente articolo, comunque secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Art. 5 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 6 – Soci 

Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell’associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L’adesione all’ Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l’attività dell’associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
– di voler partecipare alla vita associativa;
– di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L’eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all’assemblea.
I soci dell’associazione si distinguono in tre categorie:
Soci fondatori, operatori e onorari.
I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’associazione.
I soci operatori sono coloro che richiedono l’adesione all’associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi. Collaborano attivamente e con regolarità per il perseguimento degli scopi dell’Associazione, prestando la loro opera a favore dell’associazione.
I soci onorari sono personalità e/o altri enti e associazioni che operano nel campo della solidarietà sociale e della beneficenza.
Possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni costituite senza fini di lucro con attività e scopi simili.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’ Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
La qualifica di socio si perde per:
1) dimissioni;
2) decesso;
3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo controil socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’ Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’ Associazione stessa.
L’associazione potrà comunque procedere all’assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l’attività. E’ inoltre fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfettaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell’attività dell’associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti imposti dall’art. 10 comma 6 del D. Lgs 460/97.
Ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), subordinando l’applicazione di tale normativa all’effettiva attuazione dello stesso decreto e del registro del terzo settore, l’associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendoli in un apposito registro. L’attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate perl’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:
1) di partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, l’approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali dell’associazione, oltre al diritto di impugnare le delibere degli organi sociali;
2) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
3) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
4) contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività dell’Associazione, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente accordato con le cariche competenti.
I soci hanno il dovere:
1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali di svolgere le attività associative preventivamente concordate
3) di versare contributi per i bisogni dell’associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo;
4) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’ Associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.
I soci potranno effettuare, su richiesta dell’Organo Amministrativo, approvata dall’Assemblea dei soci, versamenti di quote supplettive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti

 

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell’ Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo.
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

 

Art. 9 L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell’assemblea può essere comunque richiesta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con lettera, fax, e-mail, confermato dal destinatario avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.
L’assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
L’assemblea ordinaria delibera:
– l’elezione del Consiglio Direttivo;
– l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
– l’approvazione del regolamento;
– sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
Il socio maggiore di età ha diritto di voto. E’ vietato il voto per delega.
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulle richieste di modifica dello Statuto;
– sullo scioglimento dell’Associazione;
– sulla nomina del liquidatore.
Riguardo le modifiche dello statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell’associazione e la nomina del liquidatore, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almenoi tre\quarti degli associati.
Le riunioni dell’assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’assemblea dei soci.

 

Art. 10 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) redigere il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto;
d) eleggere al proprio interno il presidente,il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
f) preparare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’ Associazione;
g) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
1) determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai soci che svolgonoattività a favore dell’associazione.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri o, in mancanza, tramite cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 – Il Presidente

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal vicepresidente dell’associazione.

 

Art. 12 – Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art. 13 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative o contributi volontari dei soci;
b) eventuali contributi volontari dei terzi;
c) contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
d) contributi da organismi internazionali;
e) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;
f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
g) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali; ,
h) entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali, comunque nei limiti previsti dal Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460;
I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell’associazione da lui delegato con delega scritta.

 

Art. 14 – Il Patrimonio

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all’associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all’associazione in virtù della sua attività.
Il patrimonio dell’associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.

 

Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. E’ fatto obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 16 – Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, organizzate in via occasionale e in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, svolte in correlazione con l’attività istituzionale, 1’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.
Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), subordinando l’applicazione di tale normativa all’effettiva attuazione dello stesso decreto e del registro del terzo settore, l’associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoroe delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

 

Art. 17 – Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell’associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell’attività di volontariato svolta dai soci. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

 

Art. 18 – Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 19 – Scioglimento

L’associazione si scioglie per il raggiungimento del suo scopo, per l’accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell’assemblea straordinaria. ,
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), subordinando l’applicazione di tale normativa all’effettiva attuazione dello stesso decreto e del registro del terzo settore, in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

Art. 20 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

 

Lonate Ceppino, li 18/02/2019